Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE LA VITA E’ UN DONO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

E’ costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato, l’Associazione “LA VITA E’ DONO” in memoria di Luca, Simone e Davide Carbone. A seguito dell’iscrizione nel Registro, l’Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’Associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2

L’Associazione ha sede legale in Erba. L’eventuale trasferimento della sede nell’ambito della città o di altre città, nonché l’istituzione di sedi e sezioni distaccate anche in altre zone, dovranno essere deliberate in sede di Assemblea dei soci.

ART.3

L’Associazione non persegue scopo di lucro e la sua base fondamentale è il volontariato: si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti e persegue finalità di solidarietà sociale, civile e culturale.

ART.4

È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, qualora attivato e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

ART.5

L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale. Si propone di agire con lo scopo di promuovere e sostenere lo studio di terapie e cure per le persone affette da acidurie organiche e, in particolare da Acidemia Propionica. Inoltre, l’Associazione si propone di sostenere le famiglie e le persone colpite da Acidemia Propionica.

L’Associazione potrà, inoltre, promuovere la realizzazione, l’edizione e la diffusione di pubblicazioni e/o documenti filmati e musicali, nonché la promozione di campagne ed eventi sul territorio aventi finalità di educazione, promozione sociale e raccolta fondi.

L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, come da art. 5 c. 1 del DLgs 117/2017:

  1. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

anche attraverso attività di finanziamento.

Per finanziare tale attività, l’Associazione organizza manifestazioni sportive e culturali di raccolta fondi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

ART.6

L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà compiere tutte le operazioni necessarie ed utili – anche di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria – nel rispetto e nei vincoli del presente Statuto e della legislazione vigente; potrà inoltre ricevere donazioni e lasciti testamentari.

ART.7

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; lo scioglimento della stessa potrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

ART.8

L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia attraverso:

  • contributi pubblici e privati;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
  • avanzi di gestione;
  • ogni altro provento comunque conseguito.

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall’organo di amministrazione e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.9

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
  • il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

TITOLO II: I SOCI

ART.10

Possono essere soci dell’Associazione sia persone fisiche che giuridiche che condividono le finalità di cui all’articolo 5 del presente Statuto ed intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità.

Per essere ammesso tra i soci dell’Associazione occorre presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci; eventuali rifiuti dovranno essere motivati.

ART.11

La struttura dell’Associazione è di tipo democratico e tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea secondo il principio sancito dall’art. 2532 del Codice Civile. Gli eventuali soci minorenni hanno diritto al solo voto consultivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e vengono rinnovate ogni 3 anni, in sede di Assemblea ordinaria dei Soci.

ART.12

I soci sono così suddivisi:

  • SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’Associazione ed i firmatari del presente Atto.
  • SOCI ORDINARI: sono coloro che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, operano attivamente per il raggiungimento degli scopi prescelti.
  • SOCI ONORARI: sono le persone fisiche o giuridiche invitate a far parte dell’Associazione per particolari meriti.
  • SOCI SOSTENITORI: sono le persone fisiche o giuridiche che, in sintonia con l’articolo 5 dello Statuto, abbiano giovato all’Associazione con la propria attività o con donazioni.

Nessuna di queste categorie di socio possiede maggiori diritti di voto.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. I contributi non hanno carattere patrimoniale mentre la quota annuale sì; l’importo annuale della quota sociale è deliberato dall’Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

ART.13

La qualità di socio si perde per esclusione, recesso volontario o per mancato pagamento della quota sociale annuale entro il entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, oppure nel caso in cui non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto.

Il recesso volontario è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all’Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

ART.14

Tutti i soci hanno i seguenti diritti:

  • partecipare alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, e votare direttamente o per delega; la delega deve essere scritta e presentata dal delegato all’Assemblea;
  • candidarsi per le cariche sociali;
  • recedere dall’Associazione in qualsiasi momento;
  • conoscere le attività dell’Associazione ed i programmi che questa intende attuare per realizzare i propri scopi sociali;
  • esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione dell’organo di amministrazione.

I soci, inoltre, hanno il dovere e l’obbligo di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione ed osservare le norme dello Statuto e le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.15

L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Essa è convocata ordinariamente dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (rendiconto finanziario) consuntivo e preventivo; il bilancio deve essere approvato entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio successivo a quello di riferimento.

Essa ha poteri di deliberare:

  • sull’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo e sulla relazione di missione,
  • sulla nomina e sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, quando previsto dalla legge, dei componenti dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • su tutto quanto demandato a lei da Legge o da Statuto.
  • in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  • quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
  • ratificando i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’organo di amministrazione per motivi di urgenza
  • approvando eventuali regolamenti interni predisposti dall’organo di amministrazione
  • fissando l’ammontare del contributo associativo

Nel caso in cui almeno 1/10 dei soci ne faccia richiesta, l’Assemblea dovrà essere convocata; a tal senso si richiama l’articolo 21 del Codice Civile.

L’Assemblea avrà luogo presso la sede sociale oppure in altro luogo indicato dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci mediante affissione nei locali dell’Associazione, attraverso posta elettronica o a mezzo telefono, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione; nell’avviso devono essere contenuti gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’Assemblea in prima ed eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In sede assembleare il Presidente nomina un Segretario che verbalizza la seduta.

Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; questo verbale sarà conservato nel Libro verbali delle Assemblee dei soci e sarà visionabile da tutti i soci che ne facciano richiesta al Presidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità dell’associato.

Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che deve tenersi almeno dopo un’ora dalla prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero di soci presenti.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L’Assemblea straordinaria viene convocata:

  • per deliberare modifiche statutarie,
  • per deliberare l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione
  • in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo ritengano opportuno.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere comunicato ai soci mediante affissione nei locali dell’Associazione, attraverso posta elettronica o a mezzo telefono, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Nell’avviso devono essere contenuti gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’Assemblea in prima e seconda convocazione.

Le riunioni dell’Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione, che deve tenersi almeno dopo un’ora dalla prima convocazione, sono valide quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei soci.

L’Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti in prima convocazione e con la maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione.

L’assemblea straordinaria è da ritenersi valida laddove, pur non avendo la presenza della maggioranza assoluta dei soci, delibera con il voto favorevole di almeno il 25% più uno degli aventi diritto di voto.

ART.16

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, è composto da 2 a 5 membri e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  4. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
  6. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta;
  7. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  8. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  9. deliberare in merito all’esclusione di soci;
  10. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  11. eleggere il presidente e il vicepresidente o più vicepresidenti;
  12. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  13. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  14. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
  15. nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
  16. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  17. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

In caso di dimissioni o recesso di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all’anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente o il Consiglio lo ritengano necessario.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta l’obbligo di predisporre e presentare all’ assemblea dei soci, entro sei mesi dal termine dell’esercizio, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo. 

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori non hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, così come sancito dall’articolo 21 del Codice Civile.

ART.17

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione: ha pertanto poteri di firma e di rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli è autorizzato ad accettare donazioni e lasciti per conto dell’Associazione e può nominare un Tesoriere che si occupi della gestione delle liquidità dell’Associazione.

ART.18 – Organo di controllo e revisione legale

L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

ART.19 – Libri Sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  5. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione

I verbali, di Assemblea e di Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART.20 – Risorse Economiche

Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:

  1. quote sociali
  2. contributi pubblici;
  3. contributi privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  5. rendite patrimoniali;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  8. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
  9. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  10. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART.21 – Scritture Contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART.22 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto, CASTELMARTE, 2 GIUGNO 2019

"Secondo me la vita può essere definita un dono che ci viene dato da Dio e dagli altri e noi dobbiamo viverla fino in fondo e al meglio. È sbagliato pensare che la vita sia brutta solo perché si è in difficoltà o non si riesce a fare qualcosa. La vita è infinita perché viene da Dio" DAVIDE